L.R.N. 3 DEL 9 MARZO 2022 ART. 13. “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO”, COMMA 2, LETT. B). CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI.

concessione di un contributo economico a fondo perduto per l’acquisto e/o ristrutturazione di prime case

Data:
1 Giugno 2023

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concessione di un contributo economico a fondo perduto per l’acquisto e/o ristrutturazione di prime case

Con determina del Servizio Tecnico n. 71 del 01.06.2023 si è approvato l'avviso pubblico di cui alla Legge Regionale n. 3/2022 'Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento' Contributi a fondo perduto per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa nei comuni con meno di 3000 abitanti - Annualità 2023

Scadenza presentazione domande: 30 giugno 2023

Documenti allegati

RAS LR13-2022 Teti 2023 - Bando

RAS LR13-2022 Teti 2023 - Punteggi

RAS LR13-2022 Teti 2023 - Modulo A

Interventi finanziati

Sono ammissibili esclusivamente le spese, IVA inclusa (solo qualora la medesima non possa essere in alcun modo recuperata ai fini fiscali), relative a:

  1. acquisto dell’immobile da adibire a residenza e dimora abituale, limitatamente ad immobili da destinare ad uso residenziale, comprensivi delle relative pertinenze (localizzate in aree circostanti o prossime agli edifici privati, individuate catastalmente come pertinenziali e comunque ad essi legate da stretto e documentabile rapporto funzionale, a prescindere dalle delimitazioni delle zone urbanistiche), già esistenti alla data di pubblicazione del bando (non è ammissibile a contributo l’acquisto e/o il recupero delle sole pertinenze);
  2. realizzazione di lavori di ristrutturazione edilizia, effettuati nell’ambito di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001 e per i quali spetta una detrazioni fiscale o agevolazione di cui alla vigente normativa in materia di agevolazioni in edilizia, esclusivamente pagati tramite bonifico, di un immobile da destinare a uso residenziale e delle relative pertinenze (localizzate in aree circostanti o prossime agli edifici privati, individuate catastalmente come pertinenziali e comunque ad essi legate da stretto e documentabile rapporto funzionale, a prescindere dalle delimitazioni delle zone urbanistiche), da adibire a residenza e dimora abituale, già esistente alla data di presentazione della domanda (non è ammissibile a contributo il recupero delle sole pertinenze).
  3. acquisto e contestuale ristrutturazione edilizia dell’immobile da adibire a residenza e dimora abituale secondo le singole specifiche dei punti precedenti.
Ulteriori informazioni

Aggiornamento:
06/06/2023, 16:48

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