L.R.n. 3 del 9 marzo 2022 art. 13. “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”, comma 2, lett. B). Contributi a fondo perduto per l’acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti

Dettagli della notizia

concessione di un contributo economico a fondo perduto per l’acquisto e/o ristrutturazione di prime case

Data:

30 Ottobre 2023

Tempo di lettura:

1 Min

di cui alla Legge Regionale n. 3/2022 'Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento' Contributi a fondo perduto per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa nei comuni con meno di 3000 abitanti - Annualità 2023

Scadenza presentazione domande: entro le ore 13.00 del 11.12.2023

Interventi finanziati

Sono ammissibili esclusivamente le spese, IVA inclusa (solo qualora la medesima non possa essere in alcun modo recuperata ai fini fiscali), relative a:

  1. acquisto dell’immobile da adibire a residenza e dimora abituale, limitatamente ad immobili da destinare ad uso residenziale, comprensivi delle relative pertinenze (localizzate in aree circostanti o prossime agli edifici privati, individuate catastalmente come pertinenziali e comunque ad essi legate da stretto e documentabile rapporto funzionale, a prescindere dalle delimitazioni delle zone urbanistiche), già esistenti alla data di pubblicazione del bando (non è ammissibile a contributo l’acquisto e/o il recupero delle sole pertinenze);
  2. realizzazione di lavori di ristrutturazione edilizia, effettuati nell’ambito di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001 e per i quali spetta una detrazioni fiscale o agevolazione di cui alla vigente normativa in materia di agevolazioni in edilizia, esclusivamente pagati tramite bonifico, di un immobile da destinare a uso residenziale e delle relative pertinenze (localizzate in aree circostanti o prossime agli edifici privati, individuate catastalmente come pertinenziali e comunque ad essi legate da stretto e documentabile rapporto funzionale, a prescindere dalle delimitazioni delle zone urbanistiche), da adibire a residenza e dimora abituale, già esistente alla data di presentazione della domanda (non è ammissibile a contributo il recupero delle sole pertinenze).
  3. acquisto e contestuale ristrutturazione edilizia dell’immobile da adibire a residenza e dimora abituale secondo le singole specifiche dei punti precedenti.

A cura di

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Ultimo aggiornamento

31 Ottobre 2023

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